Moratorie

Moratorie

In materia di mutui e prestiti può capitare di sentir parlare di moratorie, ovvero di procedere con una richiesta di sospensione del pagamento delle rate di un prestito già erogato. Si tratta, quindi, di una possibilità che può essere richiesta quando si affronta ad esempio una situazione finanziaria complicata, magari causata da qualche spesa improvvisa. Nei prossimi paragrafi cercheremo di capire come funziona la moratoria e in quali occasioni può risultare la soluzione corretta, se accordata dall’Istituto di Credito. Ci soffermeremo anche sulle modalità per richiederla, senza trascurare gli eventuali costi e la normativa di riferimento.

Moratoria significato: di che cosa si tratta

Quando parliamo di moratoria finanziamenti è opportuno iniziare con una definizione, così da fugare possibili dubbi. Per moratoria, infatti, si intende una sospensione della scadenza delle obbligazioni, che viene disposta con un provvedimento legislativo, in casi eccezionali e con un riferimento a eventi straordinari ritenuti tali da stravolgere il normale svolgimento dei rapporti economici. Le moratorie del mutuo rappresentano, quindi, la possibilità per il mutuatario che vive una situazione economica difficile di ottenere una sospensione del pagamento delle rate. Tale sospensione riguarda solo le rate della quota capitale ed è la banca erogante che può concedere tale dilazione dell’obbligo. È, comunque, sempre importante sottolineare che la facoltà di ottenere le moratorie è sempre condizionata all’accadere di eventi tali da limitare, o addirittura impedire, la capacità di rimborso del prestito contratto. In diritto, inoltre, si parla anche di proroga moratoria, indicando così una prosecuzione consentita dal rinvio di una scadenza. Le moratorie dei mutui, ad esempio, sono state istituite nel 2010 per fronteggiare un difficile periodo di crisi economica che aveva coinvolto tanto privati, quanto le imprese. Sono state decise a seguito di un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di Consumatori, con il chiaro proposito di supportare famiglie e aziende in difficoltà. La proroga moratorie permette di continuare a supportare determinate categorie che attraversano problemi finanziari, concedendo così altro tempo per la sospensione delle rate.In questo modo i debitori trovano ossigeno per affrontare difficoltà temporanee, mentre gli Istituti di Credito mantengono in bonis i crediti erigati, senza doverli necessariamente svalutarli

Moratorie: quali sono le normative

Tracciando rapidamente la storia delle moratorie e analizzando gli aspetti normativi, possiamo iniziare dal 2007, quando venne istituito il Fondo di solidarietà dei mutui (Legge n.244 del 2007). Tale legge permetteva di sospendere la quota capitale di mutui e finanziamenti sia a piccole imprese, sia a famiglie in difficoltà finanziaria. Un secondo tassello venne introdotto nel 2018, con il decreto Milleproroghe, che ha sancito una sorta di proroga moratoria, confermando fino al 2020 la norma relativa ai mutui che consentiva di allungare il periodo di ammortamento. Non solo, questa proroga moratorie ha riguardato anche ogni tipologia di prestito con durata superiore ai 24 mesi.. Con l’introduzione del decreto Milleproroghe se prima le moratorie erano di massimo 18 mesi, ora possono avere una durata massima di 12 mesi e possono essere concesse massimo due volte, ma solo se sono trascorsi almeno due anni dall’ultima moratoria richiesta. Rispetto alla legge del 2007, che ha istituito il Fondo di solidarietà, è possibile chiedere le sospensioni anche in caso di interruzione o riduzione dell’attività lavorativa.

Chi può richiedere le moratorie

Una volta chiarito che cos’è la moratoria e a cosa serve, non resta che evidenziare quali sono le condizioni per richiederla. Per interrompere il pagamento delle rate del mutuo è, infatti, necessario che il mutuo ipotecario sia stato contratto per l’acquisto della propria abitazione principale. L’importo, inoltre, non deve superare i 250.000 euro e il titolare del mutuo deve avere un indicatore ISEE che non supera quota 30.000 euro. Infine, non possono ottenere le moratorie i contraenti dei mutui ottenuti con il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa. Chiaramente, non può ricorrervi anche il titolare del mutuo che non dovesse risultare in regola con i pagamenti delle rate precedenti. Una condizione necessaria per la concessione della moratoria per i finanziamenti è comunque l’esistenza di una causa precisa, che abbia reso instabile l’equilibrio economico del titolare del mutuo o del finanziamento. Tale causa potrebbe essere ad esempio la perdita del lavoro, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, un handicap grave o un grave infortunio. In assenza del verificarsi di uno di questi eventi, in sostanza, il mutuatario non potrà richiedere moratorie. Se, invece, dovesse sussistere una delle cause prima indicate, la sospensione verrà concessa e il titolare del mutuo dovrà continuare a versare solo la quota interessi e non le rate.

Interessi legali e moratori: cosa sapere

Quando parliamo di moratoria significato e normative sono importanti da conoscere per non trovarsi a fronteggiare brutte sorprese. In quest’ottica, è bene approfondire anche quelli che sono i costi dell’operazione, e quindi cercare di evitare confusioni tra gli interessi moratori tra privati e gli interessi legali. La sospensione del mutuo, è bene sottolinearlo, non può essere soggetta a costi o commissione da parte della banca erogante il mutuo. Il mutuatario che richiede le moratorie deve, però, continuare a pagare la parte degli interessi del mutuo o dei finanziamenti (sospendendo pertanto la quota capitale), in caso contrario bisognerà considerare gli interessi legali e moratori. Spesso, si fa molta confusione parlando di interessi moratori e interessi legali, con i primi che scattano solo al termine fissato dalla legge o dalle parti in causa. Si parla, in sostanza, di una somma in denaro aggiuntiva da corrispondere nel caso di mancato pagamento di una rata. Se, fino a qualche tempo fa, gli interessi si pagavano unicamente per le transazioni commerciali, da qualche anno, si parla anche di interessi moratori tra privati (art. 1284 del c.c., modifica dalla Legge n.162/2014). Secondo la normativa di riferimento, in assenza di accordi tra le parti per un tasso moratorio, si applica il tasso previsto dal D.Lgs n.231/2002.

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