Mediatore creditizio
Il mediatore creditizio e agente in attività finanziaria non sono la medesima figura professionale. Sono vigilati dal medesimo Organismo (OAM) ma hanno tra le loro caratteristiche peculiari alcune differenze sostanziali. Il mediatore creditizio è un professionista in materia di finanziamenti che si occupa dei rapporti tra banche e clientela interessata a ottenere un prestito. Stiamo parlando, quindi, di un esperto in mediazione creditizia che non si occupa di fornire al richiedente dei prodotti finanziari, bensì di fare da tramite tra il richiedente e gli istituti bancari, appunto di intermediare il credito. Un intermediario creditizio è quindi una figura che aiuta i clienti a ottenere il finanziamento adeguato per le proprie esigenze, collaborando con gli istituti di credito per la promozione dei prodotti del credito alla loro clientela.
Bisogna sottolineare come non tutti possano svolgere il ruolo di mediatore creditizio; come vedremo, infatti, occorre rispettare tutta una serie di normative specifiche. Dopo aver compreso chi è il mediatore creditizio, non resta che approfondire, in dettaglio, di cosa si occupa, e quali sono le norme da rispettare per operare a norma di legge.
I requisiti per diventare mediatore creditizio
Non tutti, come abbiamo visto, possono svolgere il ruolo di mediatore creditizio. Si tratta di un ruolo disciplinato nel dettaglio a livello normativo dall’art.2 del DPR 287/2000, questo significa che, chi vuole operare in qualità di mediatore creditizio dovrà, per forza di cose, seguire delle specifiche norme. Il primo requisito da rispettare per esercitare tale figura professionale è quello dell’indipendenza. La legge impone, infatti, agli esperti in intermediazione creditizia che vogliano operare come mediatori creditizi di non costituire con nessuna delle parti rapporti contrattuali che potrebbero comprometterne l’indipendenza. Tutto questo perché il mediatore creditizio deve poter dare delle consulenze imparziali al richiedente, consigliando soluzioni di finanziamento solo in base all’attenta analisi delle necessità del cliente, e dei prodotti finanziari disponibili sul mercato. Il mediatore creditizio, per essere definito tale, non deve essere legato alle parti da vincoli di subordinazione e deve agire come libero professionista iscritto all’albo mediatori creditizi OAM (Organismo degli Agenti e Mediatori). Per essere iscritti all’albo i requisiti necessari per le persone fisiche sono di seguito indicate: essere cittadini residenti in Italia o altri paesi Ue, essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art.109 del TUB, possedere almeno un diploma di scuola secondaria superiore e aver frequentato un corso professionalizzante con superamento di una prova d’esame. Infine, bisogna anche stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i danni provocati a terzi nell’esercizio della propria attività.Una persona fisica che intende operare nella mediazione creditizia deve essere iscritto all’albo mediatori creditizi quale collaboratore di Società di Mediazione Creditizia, quest’ultima deve essere costituita come soggetto giuridico con presidi organizzativi e requisiti patrimoniali disciplinati e definiti.
Come diventare un mediatore creditizio riconosciuto
Per iscriversi all’albo e poter figurare nell’elenco mediatori creditizi, è necessario seguire un iter burocratico che prevede una serie di passaggi molto precisi. Oltre a dover frequentare un corso professionalizzante richiesto ai fini di iscrizionedall’OAM, occorre anche possedere una posta elettronica certificata ed effettuare la registrazione sul sito OAM. Bisogna poi superare la prova d’esame, registrare la propria firma digitale, versare il contributo richiesto per l’iscrizione e compilare con i propri dati il modulo elettronico di iscrizione predisposto e dedicato.. Infine, per figurare correttamente come collaboratore di mediatore creditizio, occorre anche allegare tutti gli attestati richiesti e sottoscrivere la richiesta con firma digitale. A questo punto, non resta che attendere la risposta da parte dell’Organismo che si riceve tramite PEC, comunicata al momento dell’iscrizione. La domanda di iscrizione per essere considerato mediatore creditizio e agente in attività finanziaria deve essere presentata solo in modalità telematica.
Società di mediazione creditizia: i requisiti
Le società interessate a richiedere l’iscrizione al Registro dei Mediatori Creditizi devono ottemperare ad alcuni requisiti che sono previsti dall’art.128 del TUB. La richiesta deve essere presentata da una società per azioni, da una società a responsabilità limitata, da una società cooperativa con sede legale e amministrativa in Italia o da una società in accomandita per azioni. Tale società deve anche essere in possesso di un oggetto sociale coerente allo svolgimento di attività di mediatore creditizio e agente in attività finanziaria e può anche prevedere delle attività complementari e correlate, secondo la normativa di riferimento. Infine, il capitale sociale minimo deve essere pari a 50.000 euro e, al momento della registrazione, occorre anche stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile. Sempre secondo la normativa, i soggetti che ricoprono ruoli amministrativi all’interno della società, devono avere dei ben precisi requisiti professionali, tra cui un’esperienza di almeno tre anni nelle attività di direzione amministrazione e controllo, ovvero aver insegnato materie giuridiche o economiche presso Atenei, ovvero aver svolto presso la Pubblica Amministrazione attività amministrative e dirigenziali nel campo delle risorse economiche e finanziarie. E’ chiaro pertanto come i requisiti necessari per amministrare e dirigere Società di mediazione creditizia spingano verso la professionalizzazione dell’intero settore. La ricerca di qualità e di professionalità sono input chiari da parte dell’Organismo.
Consulente del credito: deroghe e divieti
Il mediatore creditizio (talune volte definito anche broker bancario), come abbiamo visto, svolge il delicatissimo ruolo di intermediario tra banca e cliente. Sulla base delle normative vigenti, però, la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di convenzioni stipulate con le banche, non rientra nell’esercizio di mediazione creditizia. Lo stesso vale anche per la promozione e la conclusione, da parte di istituti bancari, intermediari finanziari, imprese di investimento, imprese assicurative, società di gestione del risparmio e istituti di pagamento, di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Infine, non vi rientra nemmeno la stipula, da parte delle associazioni di categoria, di convenzioni con banche e intermediari finanziari finalizzate a favorire l’accesso al credito. Si consideri anche che è assolutamente vietato per i mediatori creditizi concludere contratti ed effettuare, per conto di banche, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o incasso di denaro contante. Quel che il mediatore creditizio e agente in attività finanziaria può fare è ben disciplinato dall’Organismo che monitora e presidia il settore. Il mediatore creditizio può svolgere ad esempio una prima e preliminare istruttoria per conto dell’intermediario erogante, a cui tali richieste dovranno essere inoltrate. Potrebbe, poi, essere utile sapere che il mediatore creditizio può esercitare attività di mediazione di assicurazione e consulenza finanziaria, ma sempre rispettando gli obblighi di iscrizione al relativo elenco o albo (Cfr. art.17, comma 4-quater, D.Lgs n, 141/2010).