Cartolarizzazione dei crediti

Cartolarizzazione dei crediti

Parlando di operazioni finanziarie, come i prestiti online o i finanziamenti, potrebbe capitare, anche con una certa frequenza, di sentir parlare di cartolarizzazioni dei crediti (in inglese securitization). Si tratta, a conti fatti, di una operazione finanziaria strutturata originata dalla cessione dei crediti e completata con la costituzione di titoli basati sui crediti stessi, che devono essere idonei per l’emissione sul mercato finanziario. Questi titoli emessi hanno un rendimento correlato alla rischiosità e alla valutazione dei crediti sottostanti. La disciplina che si occupa di rappresentare la cartolarizzazione dei crediti in Italia è stata introdotta con la Legge 130 1999.

Nello specifico, secondo le nuove norme sulla cartolarizzazione dei crediti, questi vengono ceduti a fronte di un corrispettivo a un cessionario che, a sua volta, si impegna a finanziare l’acquisto tramite emissione di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e istituzionali.

Cos’è la cartolarizzazione dei crediti?

Come già accennato, la legge di riferimento per quanto riguarda le cartolarizzazioni dei crediti è la 130/99. Tale legge regola le modalità e i requisiti, consentendo così di utilizzare questa tecnica finanziaria anche in Italia. In passato, aveva provato a mettere un minimo di chiarezza l’articolo 39 del Testo Unito della Finanza, prevedendo per la prima volta la possibilità di investire il patrimonio dei fondi in crediti e beni.

Spiegato in modo più semplice, le cartolarizzazioni dei crediti sono una tecnica finanziaria che viene utilizzata da alcuni operatori sul mercato per ottenere maggiore e nuova liquidità da impiegare. Strutturate la prima volta negli anni Settanta, le cartolarizzazioni dei crediti si sono poi rapidamente diffuse anche in Europa nei decenni successivi, ottenendo anche un discreto successo. Cartolarizzare un credito, in sostanza, significa trasferire il rischio da un operatore finanziario, originator, a investitori terzi professionali e istituzionali, sia privati che pubblici.

Per capire come funziona la cartolarizzazione crediti è anche importante sottolineare come sia una tecnica finanziaria utilizzabile, sia da aziende private in cerca di liquidità, sia da enti pubblici. Un esempio concreto di cosa significa cartolarizzare un credito, potrebbe essere rappresentato da un’attività che, in bilancio, ha alcuni crediti di medio o lungo termine, anche in sofferenza, ovvero non saldati correttamente dai debitori per diversi motivi. Per le aziende è, chiaramente, ben poco piacevole avere questi crediti illiquidi o in sofferenza, in quanto non rendono possibile recuperare la liquidità necessaria da impiegare nuovamente. In queste situazioni, potrebbe essere un’ottima idea cedere i crediti a una società veicolo (SPV), affinché vengano trasformati in attività liquide. Tali SPV devono, quindi, emettere dei titoli che abbiano i finanziamenti come garanzia, per poi cederli sul mercato. L’operatore finanziario o originator, quindi, tramite le cartolarizzazioni può recuperare parte della liquidità collegata ai crediti, anche  deteriorati, dopo una loro attenta valutazione.

Come funziona la cartolarizzazione dei crediti in Italia

Una volta chiarito il significato di cartolarizzazione, per capire esattamente come funziona questa tecnica finanziaria potrebbe essere utile analizzare le diverse fasi una per volta. Quello che possiamo definire come primo step, prevede l’individuazione del pacchetto di crediti da cartolarizzare da parte dell’impresa cedente (originator). Il secondo passo prevede la cessione dei crediti vera e propria a favore della società veicolo (SPV). In quest’ottica è bene precisare che il soggetto cedente non ha alcun vincolo di dare garanzie sul fatto che i debitori possano o meno provvedere al pagamento dei loro debiti (cessione dei crediti in modalità pro-soluto). A questo punto avviene l’emissione dei titoli vera e propria, a cui segue il collocamento sul mercato.

Dopo che sono stati ceduti, le società veicolo sono tenute a versare all’impresa cedente l’incasso dei crediti alle scadenze stabilite. Una delle finalità perseguite dalle cartolarizzazioni dei crediti è, quindi, quella di trasferire il rischio correlato agli incassi dei crediti agli investitori stessi che decidono di acquistarli. Il soggetto cedente, in questo modo, trasforma un’attività non liquida in liquidità, che può impiegare nuovamente sul mercato. Dopo che il trasferimento dei crediti alla SPV viene ultimato, l’azienda cedente riceve infatti subito un corrispettivo in denaro, rientrando così in possesso dei capitali da impiegare nuovamente.

Differenza tra factoring e cartolarizzazione dei crediti

Mentre la cessione del credito riguarda soprattutto rapporti di business spot, il factoring rappresenta una forma di rapporto continuativo tra cedente e ceduto, e si rivolge principalmente alle imprese. Con un contratto di factoring, le aziende cedono del tutto i propri crediti, presenti e futuri, a una società che si prende in carico la responsabilità di gestione e fornitura di servizi all’azienda cedente, si pensi ad esempio alla riscossione dei crediti pendenti o alla garanzia di copertura in caso di insolvenza di terzi debitori. Il factoring, che ha una parziale regolamentazione nella legge 52/91 sulla cessione di crediti d’impresa, implica che la cessione riguardi la globalità dei crediti d’impresa, anche quelli eventualmente collegati a contratti non ancora stipulati.

Il factor si impegna nella gestione del credito e anticipa al cedente l’importo dei crediti ceduti prima del loro incasso. L’operazione di cessione dei crediti quindi è la stessa sia nelle operazioni di factoring, sia di cartolarizzazione dei crediti, un’operazione con cui un soggetto cede a titolo oneroso crediti pecuniari a una società veicolo, che ha per l’appunto come finalità il compimento di operazione di cartolarizzazione. Tale società raccoglie poi i fondi per acquistare i crediti mediante l’emissione di titoli.

Le modalità della cessione dei crediti

Con le cartolarizzazioni, è sempre bene sottolinearlo, il ricavato della vendita sul mercato dei titoli emessi viene utilizzato per il pagamento del prezzo della cessione. Il rimborso e il pagamento di capitale e interessi convenzionali viene, invece, garantito dall’ammontare dei crediti ceduti. Per avere maggiori informazioni sull’efficacia della cessione, bisogna fare riferimento all’art 58 testo unico bancario (TUB), commi 2,3 e 4, secondo cui la cessione è opponibile nei confronti dei debitori ceduti con la semplice pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e le garanzie che assistono il credito conservano la validità a favore del cessionario, senza altre ulteriori formalità. Infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti che sono indicati dall’art. 1264 c.c.

Cartolarizzazione crediti e mondo bancario

Per quanto riguarda il mondo bancario, la cartolarizzazione è una operazione finanziaria che permette di trasformare i crediti degli istituti bancari in titoli obbligazionari che sono negoziabili sul mercato. Le banche hanno interesse, dunque, a favorire la cessione dei crediti, sia per trasferire il rischio di credito altrove, sia per riequilibrare le scadenze dei propri asset e riqualificare il proprio portafoglio di crediti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *