Arbitro Bancario Finanziario: come opera?

L’Arbitro Bancario Finanziario, abbreviato con ABF, è un organismo a cui cittadini ed imprese si possono rivolgere per la risoluzione delle controversie con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, per questioni quali prestiti, finanziamenti, cessione del quinto, mutui, conti correnti e pagamenti. Il ricorso ABF, a differenza del reclamo classico, presenta diversi vantaggi. Quali? Si tratta di un ente che agisce in tempi rapidi ed ha costi accessibili: un supporto utile per tanti clienti che, per svariate ragioni, hanno riscontrato dei problemi con un Istituto bancario o un Intermediario Finanziario e intendono far valere i propri diritti.

Secondariamente, l’Arbitrato Bancario lavora in maniera autonoma, con il sostegno della Banca d’Italia; pertanto, per chi vuole portare avanti una controversia, non è necessario ricorrere al tribunale e tantomeno all’assistenza legale. Il cittadino o l’azienda che intenda effettuare un ricorso può inoltrare una richiesta in totale autonomia, attraverso il sito web dell’ABF.

Non soltanto vengono tutelate le cause riguardanti pratiche già in atto, ma l’Arbitrato Bancario Finanziario tratta anche segnalazioni di persone che si sono rivolte ad una banca ed hanno notato incongruenze nella fase precontrattuale.

Come lavora l’ABF e secondo quali termini e modalità supporta le parti in causa nella risoluzione delle controversie? Vediamolo di seguito.

Arbitro finanziario: funzionamento e limitazioni

L’ABF stabilisce chi tra i soggetti coinvolti, notoriamente istituto di credito e consumatore, ha ragione e chi ha torto. Sebbene l’esito della delibera non sia vincolante, né per l’una né per l’altra parte, le decisioni prese da tale organismo hanno generalmente un alto tasso di adesione. È sempre possibile, qualora il risultato non fosse soddisfacente, rivolgersi al giudice ed aprire una controversia in altre sedi.

Chiunque intenda avvalersi del servizio offerto dall’Arbitro Bancario e Finanziario deve però tenere a mente che esistono dei vincoli.

Come abbiamo spiegato, è possibile ricorrere all’ABF nel caso in cui si sia avviata una relazione con una società che offre servizi creditizi, come mutui, prestiti personali, cessioni del quinto e conti correnti, e si vogliano notificare delle inadempienze.

In queste circostanze, la domanda di ricorso può essere accolta soltanto se viene posta nei seguenti termini: si vuole ottenere una somma compensativa (non superiore a 200.000 euro) oppure si chiede l’accertamento dei diritti e degli obblighi relativi ad un contratto finanziario.

In quali casi, invece, l’Arbitro Finanziario non può essere interpellato?

Qualora l’azione segnalata riguardi: attività finalizzate all’investimento, ad esempio negoziazione di titoli, questioni patrimoniali e consulenze per investimenti; beni e servizi non finanziari; operazioni risalenti a più di sei anni prima della richiesta di ricorso; procedure già in mano alle autorità giudiziarie o ad altri arbitri.

Ricordiamo comunque che, il reclamo presso l’ABF è ammesso in caso di procedure di mediazione non risolte o a cui il cliente non ha aderito.

Una volta analizzate le situazioni in cui l’organismo può intervenire e quelli in cui, invece, il giudizio è delegato ad attori esterni, vediamo ora com’è strutturato e in che modo opera. La suddivisione dei ruoli e le delegazioni territoriali sono fondamentali per portare a termine le operazioni di risoluzione della controversia. Ne parliamo nel paragrafo che segue.

Arbitro Bancario Finanziario: struttura e iter di risoluzione

L’Arbitro controversie finanziarie, come abbiamo anticipato, lavora in modo autonomo ed è presente su tutto il territorio nazionale. Esso si articola in sette Collegi, nelle principali città italiane: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo. A seconda del domicilio del richiedente, le decisioni ABF vengono assunte dalla delegazione più prossima, salvo casi particolari.

Per quanto riguarda l’organizzazione interna, è importante sapere che ciascun Collegio è formato da cinque membri, eletti da diversi organismi: uno è scelto dalle associazioni degli intermediari; un altro dai rappresentanti dei clienti, privati o aziende che siano; infine, il presidente e due componenti sono designati dalla Banca d’Italia.

Per la gestione dell’iter del reclamo, sono state istituite delle Segreterie tecniche, localizzate presso le sedi della Banca d’Italia. Tra le attività di competenza degli addetti vi è: la verifica della domanda di ricorso, utile a valutare la regolarità e la completezza dei dati forniti; la ricezione della documentazione da parte dell’intermediario; la comunicazione con le parti in causa.

Una volta identificati i presidi ABF nella zona di competenza, come può una persona interessata a effettuare un ricorso, avviare la pratica?

Per prima cosa, l’interessato deve avvertire la controparte della volontà di procedere in tal senso, inviando un reclamo scritto inerente alle questioni descritte nel preventivo. Se trascorrono 60 giorni di tempo e il destinatario non fornisce una risposta, allora è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario; è importante sapere che l’ente deve essere interpellato entro 12 mesi dalla data di avviso all’intermediario.

Per procedere con il ricorso ABF, è necessario, dunque, effettuare la segnalazione sul portale dedicato, in cui verrà richiesto l’inserimento dei dati relativi alla pratica bancaria. La Segreteria tecnica procederà con il controllo di tutta la documentazione, domandando eventuali integrazioni e chiarimenti.

Il ricorso verrà successivamente gestito dal Collegio competente sulla base dei dettagli forniti e delibererà secondo i tempi previsti.

Questo passaggio può richiedere fino a 90 giorni dall’invio del fascicolo online; è possibile però che, in tale lasso di tempo, l’ente non comunichi che l’esito, positivo o negativo, rispetto alla concessione del ricorso e rimandi alle settimane successive la trasmissione della decisione motivata.

Cosa accade in seguito?

L’intermediario dovrà prendere atto dei doveri da ottemperare; in caso contrario, sarà dichiarato inadempiente, sia nei confronti del cliente che della Banca d’Italia. Come conseguenza, l’istituto creditizio apparirà nella lista degli inadempienti pubblicata online: sul sito dell’arbitrato finanziario rimarrà in elenco per 5 anni, mentre su quello della società bancaria, per 6 mesi.

L’Arbitro Bancario Finanziario, come spiegato, agisce autonomamente; pertanto, nei casi in cui, ad iter avviato, il richiedente coinvolga l’autorità giudiziaria, il Collegio può interrompere il procedimento e dichiarare il ricorso cessato.

C’è, infine, la possibilità di richiedere una correzione, laddove l’esito risulti, in tutto o in parte, scorretto, rispetto a determinate questioni. Se si evidenziano delle omissioni oppure degli errori materiali o di calcolo, allora è concesso, sia per il consumatore che per la banca, presentare un’istanza per la rettifica. La domanda va però presentata entro e non oltre i 30 giorni dalla trasmissione dell’esito.